812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Gli operatori economici che immettono in commercio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo nonché gli operatori economici, gli specialisti e le istituzioni sanitarie che mettono a disposizione sul mercato o mettono in servizio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi d’esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e i documenti necessari.
I prestatori di servizi della società dell’informazione sono parimenti tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare notificare senza indugio alle competenti autorità presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi e comunicare, su richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.1
Footnotes
Introdotto dall’all. 5 n. 1 dell’O del 4 mag. 2022 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, in vigore dal 26 mag. 2022 (RU 2022 291). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.