812.213ODmedFederal Council Ordinance26 mag 2021Fonte originale
Allo scopo di verificare la conformità dei dispositivi, le autorità competenti per la sorveglianza secondo l’articolo 76 possono, gratuitamente:
esigere le necessarie prove e informazioni;
prelevare campioni;
far eseguire esami e test di laboratorio sui campioni;
accedere ai locali commerciali e alle strutture delle persone tenute a fornire informazioni e visitare gli stessi durante l’orario normale di lavoro, con e, se necessario, senza preavviso;
consultare i documenti ed esigere che questi o altre informazioni siano redatti in una delle lingue ufficiali o in inglese.
Se il fabbricante o la persona che assembla sistemi o kit procedurali secondo l’articolo 22 paragrafi 1 e 3 UE-MDR1non adempie l’obbligo di cui all’articolo 66, Swissmedic può, a tutela della salute, disporre misure adeguate fino al divieto di messa a disposizione sul mercato e di messa in servizio.2
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. f. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2021 281). ↩
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