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Commenti: Art. 10a | Omnilex
Law
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Art. 10a
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Art. 11
Art. 10a
813.1
LPChim
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
Chi immette sul mercato prodotti biocidi è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.
Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.
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LPChim · Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
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