Le sostanze e i preparati soggetti all’obbligo di notifica e d’omologazione necessitano di una notifica o rispettivamente di un’omologazione secondo gli articoli 9–11 anche se sono già stati notificati da un altro notificante o rispettivamente omologati per un altro notificante.
Il Consiglio federale definisce una procedura speciale per la seconda notifica e la seconda omologazione e, tenendo conto degli interessi del primo notificante, stabilisce in particolare a quali condizioni:
il secondo notificante può far riferimento a documenti di notifica già presentati;
il primo notificante è tenuto a tollerare l’utilizzazione dei suoi documenti di notifica nell’interesse della protezione degli animali.
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