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Commenti: Art. 37 | Omnilex
Law
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Art. 37
Art. 36
Art. 38
Art. 37
813.1
LPChim
Federal Act
1 gen 2005
Fonte originale
La Confederazione procura le basi scientifiche necessarie per l’applicazione della presente legge.
Può effettuare rilevazioni autonomamente o in collaborazione con i Cantoni, con istituzioni adeguate o specialisti.
Nel quadro della cooperazione internazionale può finanziare totalmente o parzialmente analisi di sostanze e preparati.
Promuove l’insegnamento e la ricerca scientifici sulle proprietà pericolose di sostanze e di preparati.
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LPChim · Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
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