Nell’emanare le sue disposizioni il Consiglio federale tiene conto delle direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.
Entro i limiti della presente legge può dichiarare applicabili talune prescrizioni e norme armonizzate a livello internazionale. Può autorizzare l’ufficio federale competente ad aggiornare su taluni punti tecnici di minore importanza le prescrizioni e le norme applicabili.
A titolo eccezionale può stabilire un tipo speciale di pubblicazione delle prescrizioni e norme applicabili e decidere di rinunciare ad una traduzione nelle lingue ufficiali.
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