Per controllare l’osservanza delle disposizioni della presente legge, le autorità d’esecuzione hanno la facoltà di analizzare sostanze, preparati e oggetti secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b, come pure di controllarne l’utilizzazione.
A tal fine sono autorizzate ad esigere da tutte le persone che utilizzano siffatte sostanze, preparati e oggetti che gratuitamente:
forniscano le necessarie informazioni;
procedano ad indagini o ne tollerino l’esecuzione;
garantiscano l’accesso ai locali dell’impresa e ai depositi;
consentano il prelievo di campioni o su domanda mettano a disposizione campioni.
Dette autorità sono autorizzate, a spese del responsabile, a prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illecite relative a siffatte sostanze, preparati e oggetti. Hanno in particolare la facoltà di:
proibirne l’ulteriore utilizzazione;
ordinarne il ritiro o la restituzione;
ordinare che siano resi innocui o distrutti;
ordinarne il sequestro.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.