Dopo aver provveduto al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa autorizzazione delle autorità. Sono salve le eccezioni seguenti:
- l’immissione sul mercato di nuove sostanze come tali o come componenti di un preparato va notificata (art. 9);
- l’immissione sul mercato di prodotti biocidi e di prodotti fitosanitari necessita di un’omologazione (art. 10 e 11).