L’organo di notifica controlla e valuta i documenti pervenuti unitamente ai servizi federali competenti per gli aspetti tecnici (Servizi di valutazione) e comunica il risultato al notificante entro un termine fissato dal Consiglio federale.
Una sostanza notificata può essere immessa sul mercato se l’organo di notifica ha accettato la notifica oppure se entro il termine fissato non ha richiesto ulteriori documenti o informazioni.
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti le esigenze e la procedura di notifica di nuove sostanze. Stabilisce le eccezioni all’obbligo di notifica, tenendo conto segnatamente dello scopo d’impiego, del tipo di sostanza o di preparato nonché delle quantità che saranno fabbricate o immesse sul mercato.
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