813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Quando immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta, il fabbricante deve attribuirgli un identificatore unico di formula (UFI).
Il fabbricante deve generare l’UFI con il sistema elettronico messo a disposizione dall’organo di notifica. La generazione dell’UFI nel sistema elettronico non è necessaria se risulta che il preparato è già provvisto di un UFI generato in base al regolamento (UE) CLP1.
L’UFI deve essere stampato o apposto in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI:» scritto in lettere maiuscole:
nella sezione dell’etichetta dedicata alle informazioni supplementari di cui all’articolo 25 del regolamento UE (CLP); o
sull’imballaggio interno insieme agli altri elementi dell’etichettatura; se, a causa della sua forma o delle dimensioni ridotte, l’imballaggio interno è tale da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, l’UFI può essere stampato o apposto insieme agli altri elementi dell’etichettatura che figurano su un imballaggio esterno.
Nel caso di preparati non imballati, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o, se la consegna avviene a utilizzatori privati, incluso nella copia degli elementi dell’etichettatura secondo l’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) CLP.
I capoversi da 1 a 4 non sono applicabili se il preparato non soggiace all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 54.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. ↩
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