813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Il fabbricante di una vecchia sostanza1che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH2e che è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione.
Chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un impiego non descritto nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questo impiego.
Il capoverso 2 non si applica se:
lo scenario d’esposizione per il nuovo impiego comprende esclusivamente le condizioni descritte nello scenario d’esposizione della scheda di dati di sicurezza;
la sostanza è presente nel preparato in concentrazione inferiore ai limiti menzionati nell’articolo 27 capoverso 3; oppure
la sostanza è impiegata per scopi di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi.
Footnotes
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. ↩
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