813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Il fabbricante di una nuova sostanza o il rappresentante esclusivo deve notificare la nuova sostanza all’organo di notifica prima che sia immessa sul mercato per la prima volta:
in quanto tale;
in un preparato; oppure
in un oggetto dal quale la nuova sostanza è destinata a essere liberata in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili.
Se una nuova sostanza è contenuta in un polimero, come monomero o altra sostanza in forma di unità monomeriche o di sostanza chimicamente legata, il capoverso 1 si applica alla sostanza in quanto tale.
L’organo di notifica può esigere la notifica di una nuova sostanza contenuta in un oggetto se ha motivo di ritenere che tale sostanza possa essere liberata al momento dell’impiego dell’oggetto.
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