Se una sostanza diventa soggetta all’obbligo di notifica perché non è più registrata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento UE-REACH1, il fabbricante può immetterla sul mercato senza notificarla ancora fino alla fine dell’anno civile che segue il cambiamento dello stato di registrazione. L’organo di notifica può prorogare il termine su domanda motivata al massimo di due anni.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. ↩
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