Una sostanza assoggettata all’obbligo di comunicazione può essere immessa sul mercato se:
- l’organo di notifica ha accettato la sua comunicazione mediante decisione; oppure
- dalla data d’entrata confermata della sua comunicazione e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 30 giorni senza che l’organo di notifica si sia espresso in merito.