813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Il fabbricante assicura che l’esecuzione degli esami necessari alla valutazione dei rischi e dei pericoli di sostanze e preparati e i metodi applicati, nonché la valutazione dei risultati degli esami corrispondano allo stato della scienza e della tecnica.
1bis. Il fabbricante non può eseguire esperimenti su vertebrati se i pericoli possono essere valutati con altri metodi o se l’esperimento non è necessario dal punto di vista scientifico.1
Il DFI, il DATEC e il DEFR possono disciplinare dettagli tecnici nei rispettivi settori.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). ↩
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