813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Il fabbricante è tenuto ad aggiornare i documenti disponibili completandoli con nuovi dati rilevanti per la salute e per l’ambiente fintanto che immette sul mercato la sostanza, il preparato o l’oggetto contenente sostanze pericolose.
Il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili. L’obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione.
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