Il fabbricante deve procedere a una nuova valutazione delle sostanze, dei preparati e degli oggetti contenenti sostanze pericolose o completare quella esistente e, se del caso, a classificarli, etichettarli e imballarli nuovamente se:
- si intende fornirli per un altro scopo;
- si intende impiegarli in altro modo;
- si intende impiegarli in quantità sensibilmente maggiori rispetto al passato;
- nella natura e nella quantità delle impurezze sorgono differenze tali da poter influire negativamente sull’essere umano o sull’ambiente;
- in base alle esperienze maturate nella prassi, a nuovi dati o a nuove conoscenze, la pericolosità per l’essere umano o la compatibilità con l’ambiente deve essere valutata altrimenti.