813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
All’utilizzazione di sostanze e preparati destinati all’autodifesa si applicano per analogia gli articoli 62, 64 capoversi 2 e 3, 65 capoversi 2 e 3, 66 capoverso 1, lettera b 67 capoversi 3 e 4 e 68.
Le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa non possono essere offerti nella vendita a libero servizio.
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