813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento UE-REACH1sono considerate estremamente preoccupanti se figurano nell’allegato 3 (elenco delle sostanze candidate).
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) decide, d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), se una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate che figura nell’allegato XIV del regolamento UE-REACH deve essere inserita nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim2.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. f. ↩