813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
L’organo di notifica e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposizione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.
Mettono a disposizione delle autorità cantonali e federali competenti per l’esecuzione di atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti i dati necessari all’adempimento dei loro compiti.
Possono, mediante una procedura di richiamo, trasmettere alle autorità menzionate qui appresso i dati relativi ai fabbricanti e alle sostanze o ai preparati che hanno immesso sul mercato se tali dati sono necessari all’esecuzione:
alle autorità doganali;
alle autorità conformemente al capoverso 2;
al Centro d’informazione tossicologica (art. 79).
In taluni casi possono trasmettere dati relativi a sostanze, preparati e oggetti a servizi diversi da quelli menzionati nel capoverso 2, se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti.
Sempre che si tratti di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati, si applica quanto segue:
nella procedura di richiamo i dati possono essere resi accessibili solo alle autorità cantonali di cui al capoverso 2 e solo ai fini della verifica dell’UFI;
la trasmissione alle autorità e ai servizi di cui ai capoversi 2, 3 e 4 è ammessa soltanto se:
1. è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale,
2. serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza, oppure
3. serve a far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.1
I Cantoni informano l’UFSP circa i risultati di rilevamenti e chiarimenti relativi alla qualità dell’aria all’interno di locali e gli trasmettono i dati pertinenti a loro disposizione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 709). ↩
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