813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Le autorità esecutive cantonali controllano sulla base di campioni le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato.
Nel quadro di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:
gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 24, 34, 48, 52 e 53), nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 46) sono stati adempiuti;
l’imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 8 e 9);
1 l’etichettatura e l’UFI sono conformi alle disposizioni pertinenti (art. 10–13 e 15a );
le prescrizioni relative alla messa a disposizione, all’aggiornamento e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 21–23) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono manifestamente scorrette;
le prescrizioni sulla pubblicità (art. 60) e i campioni (art. 68) sono rispettate;
l’obbligo di fornire informazioni al momento della consegna di oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti (art. 71) è adempiuto.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). ↩
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