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Art. 12

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
  1. Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.
  2. L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.
  3. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

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