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Art. 12a

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
  1. Per i progetti esaminati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale fissa il termine entro il quale il servizio cantonale della protezione dell’ambiente deve esprimere il proprio parere in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.
  2. Per i progetti esaminati da un’autorità federale, l’UFAM si esprime entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri. Dopo che i Cantoni hanno dato il loro parere, occorre accordare all’UFAM almeno un mese per esprimere a sua volta il proprio parere.
  3. Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime il proprio parere entro due mesi in merito all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri.

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