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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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Art. 16
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Art. 16
814.011
OEIA
Federal Council Ordinance
1 gen 1989
Fonte originale
L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame.
In particolare decide:
sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.
La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.
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OEIA · Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
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