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Art. 16

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
  1. L’autorità decisionale prende le disposizioni necessarie all’esecuzione dell’esame.
  2. In particolare decide:
    1. sulle proposte del servizio della protezione dell’ambiente;
    2. sulla richiesta di chiarimenti supplementari e sul ricorso a periti;
    3. sulla domanda del richiedente di tenere segrete parti del suo rapporto.
  3. La decisione di tenere o meno segrete parti del rapporto è notificata al richiedente prima che il rapporto sia reso accessibile al pubblico.

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