814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
L’autorità decisionale provvede affinché il rapporto sia accessibile al pubblico. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
Se la domanda per l’impianto deve essere pubblicata, nella pubblicazione si menziona che anche il rapporto può essere consultato.
Se la domanda non deve essere pubblicata, i Cantoni rendono noto il rapporto secondo le modalità previste dal loro diritto. L’autorità federale indica nel Foglio federale o in un’altra pubblicazione idonea dove il rapporto può essere consultato.
Il rapporto può essere consultato durante 30 giorni; restano salvi i termini derogatori previsti dalla procedura decisiva.
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