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Art. 21

814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
  1. Se accerta che la realizzazione del progetto implica una delle seguenti autorizzazioni, l’autorità decisionale fa pervenire all’autorità che rilascia l’autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita ad esprimere il suo parere e trasmette quest’ultimo al servizio della protezione dell’ambiente:
    1. 1 autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre 19912;
    2. autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale secondo la legge federale del 1° luglio 19663sulla protezione della natura e del paesaggio;
    3. 4 autorizzazione per interventi tecnici sui corsi d’acqua secondo la legge federale del 21 giugno 19915sulla pesca;
    4. 6 autorizzazioni secondo la legge del 24 gennaio 19917sulla protezione delle acque;
    5. autorizzazione per una discarica secondo la legge del 7 ottobre 19838sulla protezione dell’ambiente.
  2. Se il progetto dev’essere sottoposto all’esame dell’impatto sull’ambiente e la sua realizzazione implica un’autorizzazione di cui al capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
  3. L’autorità che rilascia l’autorizzazione è vincolata al parere che ha espresso all’autorità decisionale a meno che, nel frattempo, siano mutate le premesse per la valutazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

  2. RS 921.0

  3. RS 451

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

  5. RS 923.0

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 set. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4261).

  7. RS 814.20

  8. RS 814.01

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