814.011OEIAFederal Council Ordinance1 gen 1989Fonte originale
Se è probabile che un progetto possa essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione, l’autorità cantonale, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio se:
il sussidio deve essere accordato per un singolo progetto; e
non si tratta di un impianto per l’impiego di energie rinnovabili che beneficia di aiuti finanziari ai sensi della legge del 30 settembre 20161sull’energia.2
L’autorità che accorda il sussidio consulta l’UFAM e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’UFAM dà il suo parere entro tre mesi.3
In caso di progetti che devono essere sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, l’autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).
Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente, l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione.
In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.