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Art. 12

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. I Cantoni designano un posto d’annuncio. Quest’ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l’annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l’organizzazione di catastrofe.
  2. I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l’annuncio dell’incidente rilevante al posto d’allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d’allarme (CENAL).1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

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