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Art. 13

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. I Cantoni informano il pubblico su:
    1. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
    2. i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
  2. I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.
  3. Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l’incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

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