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Art. 16

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.1
  2. A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.
  3. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

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