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Art. 17

814.012OPIRFederal Council Ordinance1 apr 1991Fonte originale
  1. Su richiesta dell’UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all’Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.
  2. L’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all’esecuzione della presente ordinanza.
  3. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

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