(art. 3)
Misure per le aziende con organismi
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:
- nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
- munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
- sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell’impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli;
- munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l’indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
- informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
- allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.