(art. 3)
Misure per le vie di comunicazione
Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:
- concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
- prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
- raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
- elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.