814.12O suoloFederal Council Ordinance1 ott 1998Fonte originale
(art. 34 cpv. 1 LPAmb)
Se in una determinata regione i valori indicativi sono superati o se il deterioramento del suolo aumenta sensibilmente, il Cantone ne accerta le cause.
Il Cantone esamina se le misure adottate in virtù delle prescrizioni federali in materia di protezione delle acque, protezione contro le catastrofi, igiene dell’aria, sostanze e organismi pericolosi per l’ambiente nonché in materia di rifiuti e deterioramento fisico del suolo sono sufficienti per impedire un ulteriore deterioramento nella regione in questione.
Se dette misure non sono sufficienti, il Cantone prende ulteriori misure giusta l’articolo 34 capoverso 1 LPAmb. Ne informa dapprima l’UFAM.
I Cantoni mettono in atto le misure entro cinque anni dalla constatazione del deterioramento del suolo. Fissano i termini a seconda dell’urgenza del singolo caso.
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