814.12O suoloFederal Council Ordinance1 ott 1998Fonte originale
(art. 34 cpv. 2 LPAmb)
Se in una determinata regione i valori di guardia sono superati, il Cantone esamina se il deterioramento del suolo presenta un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante.
In caso di pericolo concreto, limita l’utilizzazione del suolo nella misura necessaria a eliminare tale pericolo.
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