814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
I detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali nella canalizzazione pubblica e i detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale devono annunciare all’autorità, secondo le disposizioni di quest’ultima:
la quantità delle acque di scarico immesse;
le quantità e le concentrazioni delle sostanze immesse, che devono essere determinate in base all’articolo 13.
I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico devono inoltre annunciare:
i dati principali sull’esercizio, come il grado di efficacia, la quantità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, il tipo di smaltimento dei fanghi, il consumo di energia e i costi d’esercizio;
le condizioni esistenti nel comprensorio dell’impianto, come il grado di allacciamento e la proporzione delle acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente.
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