814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
I Cantoni elaborano un piano per lo smaltimento dei fanghi di depurazione e lo adattano periodicamente alle nuove esigenze.
Il piano di smaltimento definisce almeno:
le modalità di smaltimento dei fanghi prodotti nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico;
le misure necessarie, comprese la costruzione e la modificazione degli impianti destinati allo smaltimento dei fanghi di depurazione, e le scadenze della loro realizzazione;
1 come effettuare il recupero del fosforo da rifiuti secondo gli articoli 15 e 15a dell’ordinanza del 4 dicembre 20152sui rifiuti, se non è descritto nel piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sui rifiuti.
Il piano di smaltimento è accessibile al pubblico.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I art. 54a dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2005 745). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 29 ott. 2025 alla fine del presente testo. ↩