814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La presente ordinanza regola:
gli obiettivi ecologici fissati per le acque;
le esigenze relative alla qualità delle acque;
l’eliminazione delle acque di scarico;
lo smaltimento dei fanghi di depurazione;
le esigenze per le aziende con allevamento di bestiame da reddito;
le misure pianificatorie di protezione delle acque;
il mantenimento di adeguati deflussi residuali;
1 la prevenzione e la rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque;
la concessione di sussidi federali.
La presente ordinanza si applica alle sostanze radioattive nella misura in cui queste provocano effetti biologici a causa delle loro proprietà chimiche. Se tali sostanze provocano effetti biologici a causa delle loro radiazioni, si applica la legislazione sulla radioprotezione e sull’energia nucleare.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). ↩
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