Sono considerate aziende con allevamento di bestiame da reddito (art. 14 LPAc):
- le aziende agricole e le comunità aziendali che allevano bestiame da reddito;
- le altre aziende che allevano bestiame da reddito a titolo professionale; fanno eccezione le aziende che allevano animali da zoo o da circo oppure singoli animali da tiro o per la pratica dell’equitazione nonché animali per hobby.