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Art. 28

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’autorità cantonale provvede affinché gli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido vengano controllati regolarmente; gli intervalli tra i controlli dipendono dal rischio d’inquinamento delle acque.1
  2. Il controllo verte:
    1. sulla disponibilità della capacità di deposito prescritta;
    2. sulla tenuta stagna degli impianti di deposito (condotte comprese);
    3. sulla funzionalità degli impianti;
    4. sull’esercizio corretto degli impianti.

Footnotes

  1. Nuovo testo l’all. 9 n. 2 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

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