814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per i prelievi d’acqua destinati allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario (art. 82 cpv. 1 LPAc) prevede almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del prelievo e della restituzione di acqua (nomi, coordinate, altezza s.l.m., eventualmente nome della centrale e dell’impianto di sbarramento);
l’inizio e la durata del diritto di utilizzazione concesso, la sua entità, in particolare la portata utilizzabile in m3/s, nonché il nome del beneficiario;
la portata massima normale in m3/s;
il prescritto deflusso residuale attuale, con il punto di misurazione, oppure la portata di dotazione l/s;
altri obblighi di fornire acqua imposti al beneficiario;
la partecipazione del beneficiario alla correzione e alla manutenzione del corso d’acqua;
gli altri oneri o installazioni nell’interesse della protezione delle acque e della pesca;
nella misura in cui i dati sono già disponibili al momento della redazione dell’inventario, la portata Q347, il regime del corso d’acqua a monte del prelievo e la quantità d’acqua, in m3/s, prelevata ogni mese, calcolata come media di più anni;
l’indicazione se il corso d’acqua dal quale avviene il prelievo attraversa o meno paesaggi o biotopi inclusi in inventari nazionali o cantonali.
Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettera a LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, nell’inventario devono figurare almeno lo scopo del prelievo e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, h e i.
Per i prelievi con installazioni fisse che possono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 30 lettere b o c LPAc e che non servono allo sfruttamento della forza idrica, l’inventario deve contenere almeno i dati di cui al capoverso 1 lettere a e b.
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