814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Per ogni prelievo d’acqua incluso nell’inventario secondo l’articolo 36 capoversi 1 e 2, il rapporto (art. 82 cpv. 2 LPAc) indica se debba essere eseguito un risanamento del corso d’acqua e, in caso affermativo, ne specifica la portata, i motivi e entro quando esso debba presumibilmente essere realizzato.
Per ogni prelievo d’acqua, nel rapporto figurano in particolare:
la descrizione del prelievo e della restituzione di acqua (nomi, coordinate, altezza s.l.m., eventualmente nome della centrale e dell’impianto di sbarramento)
la portata Q347;
indicazioni sul regime del corso d’acqua a monte del prelievo e nel tratto con deflusso residuale;
la quantità d’acqua, in m3/s, prelevata dal corso d’acqua ogni mese, calcolata come media di più anni.
Per i prelievi d’acqua per i quali è necessario un risanamento, il rapporto indica inoltre:
le misure di risanamento che possono essere ordinate senza che ne risulti un pregiudizio ai diritti di sfruttamento delle acque tale da giustificare il versamento di un’indennità (art. 80 cpv. 1 LPAc);
le ulteriori misure di risanamento dettate da interessi pubblici preponderanti (art. 80 cpv. 2 LPAc); per i corsi d’acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, il rapporto menziona le esigenze speciali relative al corso d’acqua che risultano dalla descrizione dello scopo della protezione nell’inventario;
il genere delle misure di risanamento (maggiore portata di dotazione, lavori di sistemazione, misure concernenti l’esercizio, altre misure);
i termini previsti per l’esecuzione del risanamento.
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