814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri, misurati a partire dalla linea di sponda.
La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire:
la protezione contro le piene;
lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio;
l’utilizzazione delle acque.
Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene.
Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure
sono artificiali.
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