814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di inventariazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 28 giugno 20001sulla pianificazione del territorio. Esse possono continuare a essere computate nell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture relativa al Cantone. In presenza di un apposito decreto del Consiglio federale (art. 5 LPAc), tali superfici possono essere sfruttate in modo intensivo in situazioni di emergenza.
Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque, necessarie per attuare provvedimenti edilizi di protezione contro le piene o di rivitalizzazione, devono essere compensate conformemente alle disposizioni del piano settoriale per l’avvicendamento delle colture (art. 29 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio).