814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a numero 3, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico.
I detentori di impianti devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda:
le coordinate e la denominazione degli impianti e, per le centrali idroelettriche, delle singole parti;
la gestione del materiale detritico;
le misure attuate e pianificate per migliorare il bilancio in materiale detritico;
i risultati delle indagini condotte sul bilancio in materiale detritico;
le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.
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