814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
I Cantoni provvedono all’allestimento di piani generali di smaltimento delle acque (PGS) che garantiscano nei Comuni un’adeguata protezione delle acque e un’appropriata evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate.
Il PGS definisce almeno:
le zone nelle quali devono essere costruite canalizzazioni pubbliche;
le zone nelle quali l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate deve essere eliminata separatamente dalle altre acque di scarico;
le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare;
le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere immesse in acque superficiali;
le misure da adottare affinché le acque di scarico non inquinate con afflusso permanente non pervengano in una stazione centrale di depurazione;
dove, con quale sistema di trattamento e con quale capacità devono essere costruite stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico;
le zone nelle quali devono essere impiegati sistemi diversi dalle stazioni centrali di depurazione delle acque e il modo in cui, in queste zone, devono essere eliminate le acque di scarico.
Se necessario, il PGS viene adattato:
allo sviluppo delle zone abitate;
qualora venga allestito o modificato un PRS.
Il PGS è accessibile al pubblico.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.