814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’Ufficio federale competente sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 61a cpv. 1);
cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi (LSu).