814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un’indennità o di un aiuto finanziario assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti.
Se sono stati pagati indennità o aiuti finanziari e il beneficiario, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu1.
Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanziari sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.