814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’autorità concede l’autorizzazione ad immettere nelle canalizzazioni pubbliche acque di scarico industriali secondo l’allegato 3.2 oppure altre acque di scarico secondo l’allegato 3.3 se sono soddisfatte le esigenze del relativo allegato.
L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico:
l’esercizio delle canalizzazioni pubbliche può risultare più gravoso o perturbato;
per le acque di scarico della stazione centrale di depurazione delle acque le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale non possono essere rispettate o possono esserlo soltanto con misure sproporzionate, o l’esercizio dell’impianto può in altro modo risultare più gravoso o perturbato; oppure
l’esercizio dell’impianto in cui vengono inceneriti i fanghi può risultare più gravoso o perturbato.
L’autorità può rendere meno severe le esigenze se:
con una riduzione del volume delle acque di scarico immesse, benché siano autorizzate concentrazioni più elevate di sostanze, viene ridotta la quantità di sostanze immesse che sono suscettibili di inquinare le acque;
con l’immissione di sostanze non riciclabili nelle acque di scarico industriali si grava sull’ambiente in misura complessivamente minore che non con un’altra forma di smaltimento, e per le acque di scarico della stazione centrale di depurazione si rispettano le esigenze relative all’immissione in un ricettore naturale; oppure
questa misura è opportuna per l’esercizio dell’impianto di depurazione delle acque.
Footnotes
Abrogata dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791). ↩
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