(art. 6 cpv. 1)
1Le acque di scarico comunali comprendono:
2Le seguenti esigenze valgono per le acque di scarico comunali provenienti da impianti di depurazione a partire da 200 abitanti-equivalenti (AE1). Queste esigenze valgono nel punto di immissione e in condizioni d’esercizio normali; restano riservate situazioni eccezionali come precipitazioni estremamente intense.
3Per le acque di scarico comunali provenienti da impianti di depurazione di 200 AE o più piccoli nonché per le acque di scolmatura provenienti da sistemi misti, l’autorità fissa le esigenze di caso in caso tenendo conto delle condizioni locali.
4Se le acque di una stazione centrale di depurazione contengono acque di scarico provenienti da attività industriali (all. 3.2) o altre acque di scarico (all. 3.3), nell’autorizzazione di immissione in un ricettore naturale l’autorità, se necessario in deroga alle esigenze secondo le cifre 2 e 3, fissa le esigenze in modo tale che con le acque di scarico non vengano immesse più sostanze suscettibili di inquinare le acque di quanto non sarebbe il caso se i diversi tipi di acque venissero trattati separatamente e nel rispetto delle esigenze definite nei rispettivi allegati.
| N. | Parametro | Esigenze |
|---|---|---|
| 1 | Totale delle sostanze non disciolte | Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE: – concentrazione in uscita: 20 mg/l Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più: – concentrazione in uscita: 15 mg/l |
| 2 | Richiesta di ossigeno chimica*(COD)* | ed ed |
| 3 | Carbonio organico disciolto (DOC) | Per acque di scarico da impianti di 2000 e più AE: – concentrazione in uscita: 10 mg/l ed – efficienza depurativa: 85 %, espressa come segue: |
| 100 • (1 – mg DOC nelle acque di scarico depurate mg carbonio organico totale nelle acque di scarico non trattate | ||
| Se il valore non è rispettato, l’autorità valuta la sostanza, ne determina l’origine e stabilisce se del caso le misure necessarie secondo gli allegati 3.2 e 3.3. | ||
| 4 | Trasparenza (secondo Snellen) | 30 cm |
| 5 | Ammonio (Somma di NH NH | Se le concentrazioni di ammonio nelle acque di scarico possono avere effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua, per una temperatura dell’acqua superiore ai 10 °C valgono i seguenti valori: – concentrazione in uscita: 2 mg/l N ed – efficienza depurativa: 90 %, espressa come segue: |
| In questi casi si deve eseguire una nitrificazione durante tutto l’anno. Nota: il valore dell’azoto ottenuto con il metodo di Kjeldahl corrisponde alla somma dell’azoto contenuto nei sali di ammonio, nell’ammoniaca e nei composti organici azotati. | ||
| 6 | Nitrito*(NO* | 0.3 mg/l N (valore indicativo) |
| 7 | Composti organici alogenati adsorbibili*(AOX)* | 0.08 mg/l X Se il valore non è rispettato, l’autorità valuta la sostanza, ne determina l’origine e stabilisce se del caso le misure necessarie secondo gli allegati 3.2 e 3.3. |
| 8 | Sostanze organiche che già a basse concentrazioni sono suscettibili di inquinare le acque*(sostanze organiche in tracce)* | L’efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate e misurata in base a determinate sostanze, deve essere dell’80 % per le acque di scarico di: – impianti con più di 80 000 abitanti allacciati; – impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino imbrifero di laghi; il Cantone può autorizzare deroghe se il beneficio di una depurazione è esiguo per l’ambiente e per l’approvvigionamento di acqua potabile; – impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua con una quota di oltre il 10 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce; il Cantone designa gli impianti, che devono adottare misure, nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero; – altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche; –2 . Il Dipartimento stabilisce in un’ordinanza le sostanze sulla base delle quali misurare l’efficienza depurativa e le modalità di calcolo. |
| 9 | Richiesta di ossigeno biochimica*(* BOD | ed ed |
| N. | Parametro | Esigenze |
|---|---|---|
| 1 | Fosforo totale (dopo solubilizzazione) | Per le acque di scarico provenienti da impianti situati – nel bacino imbrifero di laghi, – lungo corsi d’acqua a valle di laghi, se ciò è necessario alla protezione del corso d’acqua in questione, e – per impianti con più di 10 000 AE, situati lungo corsi d’acqua nel bacino imbrifero del Reno, a valle di laghi valgono le seguenti esigenze: – concentrazione in uscita: 0.8 mg/l P ed – efficienza depurativa, riferita, alle acque di scarico non trattate: 80 % |
| 2 | Azoto totale | Gli impianti per i quali non sono stati fissati né una concentrazione in uscita né un’efficienza depurativa relative all’azoto totale, devono essere fatti funzionare in modo tale che, nell’ambito dei processi di depurazione delle acque e di trattamento dei fanghi, vengano sfruttate tutte le possibilità di eliminazione dell’azoto. Si devono intraprendere tutti gli adattamenti di costruzione possibili se non implicano investimenti troppo onerosi; ciò vale in particolare per gli impianti che già effettuano a una nitrificazione. I Cantoni situati nel comprensorio del Reno stabiliscono entro il 28 febbraio 2002 un piano che preveda in che modo, a partire dal 2005, verranno ridotte di 2600 t rispetto al 1995 le immissioni di azoto negli impianti di depurazione. Gli impianti che, secondo questo piano, sono previsti per l’eliminazione dell’azoto dovranno entrare in funzione al più tardi nel 2005. |
1Le esigenze di cui ai numeri 2 e 3 si riferiscono a un periodo di analisi di un anno e interessano campioni prelevati a intervalli regolari in giorni della settimana diversi. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce i campioni devono essere prelevati su 48 ore e per quanto riguarda gli altri parametri su 24 ore.
2Il numero di campioni da analizzare all’anno dipende dalla grandezza dell’impianto:
| a. Impianti con meno di 2000 AE | L’autorità cantonale stabilisce di caso in caso il numero minimo di campioni da analizzare. |
|---|---|
| b. Impianti con 2000 AE e più | Almeno 12 campioni nel primo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto. Almeno quattro campioni negli anni seguenti, se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce devono essere analizzati almeno 8 campioni anziché almeno 12 campioni. |
| c. Impianti con 10 000 AE e più | Almeno 12 campioni l’anno. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto, devono essere analizzati almeno 6 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni. |
| d. Impianti con 50 000 AE e più | Almeno 24 campioni l’anno. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto devono essere analizzati almeno 12 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 24 campioni. |
1Il numero massimo dei superamenti ammessi dipende dal numero dei campioni analizzati e corrisponde alla tabella seguente.
2I seguenti valori non possono mai essere superati:
– totale delle sostanze non disciolte 50 mg/l
– richiesta di ossigeno chimica (COD) 120 mg/l
– carbonio organico disciolto (DOC) 20 mg/l
– richiesta di ossigeno biochimica (BOD5) 40 mg/l
3La media annua seguente non deve mai essere superata: – fosforo negli impianti di 10 000 AE e più 0,8 mg/l P
Tabella dei superamenti ammessi
| Numero di campioni prelevati in un anno | Numero di superamenti ammessi | Numero di campioni prelevati in un anno | Numero di superamenti ammessi |
|---|---|---|---|
| 4– 7 8– 16 17– 28 29– 40 41– 53 54– 67 68– 81 82– 95 96–110 111–125 126–140 141–155 156–171 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 172–187 188–203 204–219 220–235 236–251 252–268 269–284 285–300 301–317 318–334 335–350 351–365 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
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